21/09/2023
Autore: FONTE: FIAIP Autore: Alessandro Borgoglio
In attesa della completa riscrittura della mappa delle agevolazioni in materia immobiliare a opera della legge delega per la riforma fiscale, può essere conveniente utilizzare quei bonus edilizi che sono ancora in vigore.
Partendo dal re delle agevolazioni, ovvero il superbonus di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020, c’è ancora un’importante coda di lavori che può fruire dell’agognata aliquota del 110%, in deroga a quella del 90% prevista in generale per quest’anno. In particolare, spetta l’aliquota del 110% anche nel 2023: agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari e villette a schiera per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la Cila; agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022 e la Cila risulti effettuata alla data del 31 dicembre 2022, oppure la delibera risulti adottata in una data compresa tra il 18 e il 24 nov 2022 e la Cila risulti effettuata alla data dei 25 nov 2022; agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Invece, in caso di lavori nuovi iniziati nel 2023 dal condominio (o dal proprietario unico di un edificio di 2 o 4 unità immobiliari) spetta per quest’anno il superbonus nella misura del 90 per cento; ovvero, la stessa aliquota applicabile agli interventi effettuati dal 1° gennaio scorso su unità immobiliari (unifamiliari) da parte delle persone fisiche, a condizione che: il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento; la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale; il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.