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ULTIMA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE: UN ATTO DI COMPRAVENDITA NON PUO' ESSERE DICHIARATO NULLO, ANCHE IN PRESENZA DI ABUSI EDILIZI

LA CASSAZIONE CON LA SENTENZA N.8230/2019, STABILISCE CHE UN ATTO E' NULLO SOLTANTO IN COMPLETA ASSENZA DI UN TITOLO EDILIZIO

10/04/2019 Autore: Officina Immobiliare

In seguito alla Sentenza n.8230/2019, si stabilisce appunto che un atto di compravendita, anche qualora un immobile sia sostanzialmente difforme dal progetto approvato, ma abbia una Concessione Edilizia regolarmente rilasciata, non può essere dichiarato nullo.

Il più recente orientamento della Cassazione adottava la tesi della "nullità sostanziale", cioè prevedeva che la nullità dell'atto sussistesse non solo in caso di mancanza totale del Titolo edilizio, ma anche nel caso in cui il Titolo fosse presente, e le difformità rispetto a esso fossero evidenti ed essenziali.

Con questa nuova interpretazione basta che ci sia la dichiarazione del venditore dell'esistenza di un titolo concessorio, per mettersi al riparo da un'eventuale nullità; Contemporaneamente gli organi competenti non abbassano la guardia di fronte agli abusi edilizi, in quanto comunque il Codice Civile a tal proposito prevede altre modalità di tutela, quali la Risoluzione del contratto, il Risarcimento del danno, la Riduzione del prezzo ecc ecc..

Allo stesso tempo vi sono altre forme di tutela in caso di mancanza assoluta di titolo edilizio, cioè la Demolizione, il Ripristino della situazione antecedente l'abuso, Sanzione pecuniaria ecc. ecc..

Diciamo che l'ultimo orientamento ha voluto eliminare il confine tra variazioni sostanziali e non, concentrando l'attenzione più che altro sull'esistenza o meno di un Titolo Edilizio; Tuttavia il confine tracciato da quest'ultima interpretazione è piuttosto difficile.

 

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