VOLONTARIA GIURISDIZIONE; NUOVI POTERI AI NOTAI
ANCHE I NOTAI POTRANNO INTERVENIRE AUTORIZZANDO ATTI IN FAVORE DI MINORI E SOGGETTI FRAGILI
Quando si applica la volontaria giurisdizione
L’autorizzazione del notaio è necessaria per atti relativi al minore, interdetto, inabilitato o beneficiario amministrazione di sostegno nel caso di accettazione in donazione di un immobile, vendita/acquisto di un immobile, permuta di un immobile, divisione di un immobile con altri, accettazione l’eredità o legati, cancellazione di ipoteche, intervento in un atto di mutuo come datore di ipoteca. Nel caso di beni ereditari, l’autorizzazione del notaio è necessaria per i chiamati all’eredità o eredi, il curatore dell’eredità giacente o l’esecutore testamentario
I compiti del notaio
Il notaio rogante rilascia l’autorizzazione, verificando la necessità o l'utilità evidente dell’atto di straordinaria amministrazione nell’interesse del soggetto tutelato. Il notaio comunica l'autorizzazione alla Cancelleria del Tribunale, che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento e al Pubblico Ministero. L’autorizzazione rilasciata dal notaio acquista efficacia dopo 20 giorni dalle comunicazioni al Tribunale e al Pubblico Ministero, senza che sia stato proposto reclamo.
Le novità della riforma Cartabia
La riforma Cartabia, nell’ottica di alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali, ha previsto la possibilità di rivolgersi al notaio, oltre che al giudice, per il compimento di determinati atti di amministrazione da parte di soggetti fragili o di minori per i quali è necessario l’intervento del giudice. Si tratta, appunto della volontaria giurisdizione.
Con questa riforma, il notaio - in ragione delle garanzie offerte sotto il profilo della terzietà - può rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture autenticate nei quali intervenga un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno (necessarie per vendere o acquistare un immobile, accettare un’eredità, intervenire in un atto di mutuo, ecc.), nonché le autorizzazioni relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari.
Sul tema, il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Giulio Biino ha detto: “L’attività del Notariato non sostituisce ma accompagna quella della magistratura, oggi questo meccanismo sta già funzionando e i cittadini più fragili possono già decidere se rivolgersi al notaio o al magistrato. La guida spiega i casi più frequenti e quelli in cui è utile rivolgersi al notaio, che oltre a garantire competenza rappresenta una soluzione più rapida”.
Il Notaio Michele Labriola, membro della Commissione consumatori del Consiglio Nazionale del Notariato, si è soffermato su alcuni aspetti tecnici: “Grazie alle novità introdotte dalla riforma Cartabia, è possibile l’interscambio tra comuni e regioni diverse. Il notaio può occuparsi dall’inizio alla fine dell’attività di tutte le fasi necessarie. Decade così il problema della territorialità e delle relative competenze tra vari tribunali. Ci si può rivolgere al notaio anche per la compravendita di un immobile e anche per beni ereditari. Ad esempio, nel caso di un minore destinatario di eredità, la vendita di quel bene da parte del minore potrà essere gestita dal notaio”.